Legge: “STOP al CYBERBULLISMO”

L’obiettivo della legge è quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione,tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti e sia nella posizione di vittime sia in quella dei responsabili.

La norma è stata modificata profondamente nell’ultimo atto delle Commissioni di giustizia e di affari sociali della Camera, per essere inserita come prima norma di discussione all’ apertura del Parlamento.  Un vero e proprio BLITZ

 “Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu’ componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (fonte gazzetta ufficiale).
Francesca,Matteo,Gabriele.

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La legge della buona scuola

Questa legge dovrebbe garantire alle scuole tutto il necessario per l’istruzione degli studenti:
 ogni istituto dovrebbe avere in media 7 docenti in più per realizzare i propri progetti e per l’arricchimento dell’offerta formativa.
Per gli studenti sono previsti dei percorsi più ricchi che guardano alla tradizione (più Musica e Arte), ma anche al futuro (più Lingue, competenze digitali, Economia).
Per conoscere meglio questa legge siamo andati a visitare il sito labuonascuola.govLogo La Buona Scuola
ecco un  estratto che ci ha interessato particolarmente:
“Le scuole superiori potranno attivare materie opzionali per rispondere meglio alle esigenze educative dei ragazzi. L’alternanza scuola-lavoro sarà garantita a tutti nell’ultimo triennio delle scuole superiori, licei compresi, si potrà fare anche all’estero e nelle istituzioni culturali. Grazie ad un finanziamento ad hoc, sarà attivato un Piano nazionale per la scuola digitale, con risorse per la didattica e la
formazione dei docenti.L’intera comunità scolastica sarà coinvolta nell’elaborazione del Piano dell’offerta formativa, il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale di ogni istituto. Continua l’investimento dello Stato sull’edilizia scolastica, con fondi per gli interventi di manutenzione, ma anche per la costruzione di strutture innovative”

Potete leggere anche il testo sulla Gazzetta Ufficiale

Flavio,Flavia,Tito.

Bossi-Fini, legge n°189

Le politiche migratorie e occupazioni per i cittadini stranieri sono regololate dalla legge Bossi-Fini, la numero 189 del 30 Luglio 2002 . Prende il nome dagli ex leader di alleanza nazionale Gian Franco Fini e della lega nord Umberto Bossi. Modifica e sostituisce la precedente legge Turco-Napolitano, la numero 40 del 6 Marzo del 1998. Cosa prevede la legge per gli immigranti per motivi economici:Risultati immagini per foto legge bossi fini

Permesso di soggiorno per motivi di lavoro: entrare in Italia solo chi è già in possesso di un contratto di lavoro che gli consente il mantenimento economico. Dopo l’ingresso, il permesso di soggiorno va richiesto entro otto giorni. Il permesso ha una durata fino a due anni per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fino a un anno negli altri casi. La legge prevede un permesso di soggiorno di un anno agli immigrati che perdono il lavoro e hanno aumentato il numero degli anni (da cinque a sei anni) necessari per ottenere la carta di soggiorno ( il requisito è stato successivamente riportato a cinque anni per l’ adeguamento a una direttiva europea). Impronte digitali e restrizioni delle tutele. La Bossi-Fini ha introdotto l’ obbligo di rilevamenti e registrazioni delle impronte digitali degli immigrati al momento del rifascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Lavinia,Carlo,Giorgio

LEGGE n.176 sui diritti del fanciullo

Questa legge viene introdotta nel 1989.Si tratta di un passo molto importante nell’evoluzione della tutela dei diritti dell’infanzia a livello nazionale.

Il documento dichiara che :

-Principio primo: il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente dichiarazione .Questi diritti devono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza alcuna eccezione, senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso ,la lingua ,la religione ad opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita o ogni altra condizione sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.

-Principio secondo: il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e alla legge e ad altri provvedimenti ,in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico,  intellettuale, morale, spirituale, sociale, in condizioni di libertà e di dignità.Nella adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del fanciullo.

-Principio terzo:il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita a un nome e una nazionalità.          Abbiamo scelto questo articolo perchè  pensiamo che TUTTI i bambini di TUTTO il mondo  DEVONO avere un posto nella società di oggi…

VITTORIA, CATERINA  E  CLAUDIO

 

Libertà di pensiero e di informazione

L’ articolo 21 recita:

<<TUTTI HANNO DIRITTO DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO CON LA PAROLA, CON LO SCRITTO E CON OGNI ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE>>.

Abbiamo riflettuto a lungo su questo principio e ne abbiamo tratto i seguenti pensieri. L’ autentico rispetto della libertà, appunto, della persona e dei cittadini richiede che essi possano esprimere il proprio pensiero e diffonderlo con ogni mezzo: la parola, lo scritto, l’opera d’arte, lo spettacolo,ecc…

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

L’ articolo 21 riconosce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero, inteso come:

Diritto di informare: cioè il poter esprimere le proprie opinioni e di diffondere notizie ed informazioni quali il diritto al voto…Quindi, il popolo è unito dallo scambio di informazioni, perché così si costruisce una comune rappresentazione del mondo.

Internet ha cambiato il modo in cui noi comunichiamo ponendo sfide formidabili alla libertà di informazione e al futuro della democrazia, come possiamo far si che internet non cambi il nostro modo di comunicare ed esprimere i nostri pensieri? Riflettiamo, diamoci una risposta a questa complicata domanda: purtroppo, come ben sappiamo, i giovani di oggi, utilizzano molto internet e i social network che condiziona i loro pensieri e può ridurre la loro libertà. Proviamo a staccarci un po’ dai media: vedete come cambierà il vostro modo di pensare!

-Diritto all’informazione:  si tratta e si discute del diritto “a informare” e del diritto “a non essere oggetto dell’informazione o a essere oggetto di un’informazione corretta e vera”. In altre parole si tratta del diritto dei cittadini a non sentirsi “offesi” dagli articoli e dalle notizie dei giornalisti. Un esempio di manifestazione di diritto di essere informati può essere il giornale, la rivista, la televisione, la radio, il cinema… E ANCHE IL NOSTRO GIORNALINO ONLINE!

Durante il periodo risorgimentale e il Fascismo la repressione della libertà di manifestazione del pensiero veniva attraverso la censura: le attrazioni aperte al pubblico (spettacoli, testi scritti…) erano controllati dall’autorità pubblica, che poteva anche esercitare la censura preventiva, cioè controllare i materiali prima di essere stampati.

Altre manifestazioni del pensiero sono:

-la contrarietà alle virtù: la legge affida a un magistrato il compito di interpretare la mentalità comune;

-l’onorabilità e la riservatezza della persona: la nostra libertà si ferma di fronte al rispetto della dignità, dell’ onore e della privacy degli altri;

-l’allontanamento dai reati: in nome della libertà di pensiero non si può esaltare una strage, un atto terroristico, un assassinio o spingere gli altri a commettere reati simili;

– il segreto di Stato e il segreto militare: di fronte alla necessità di difendere la Patria o lo Stato repubblicano, il Governo può bloccare la diffusione di notizie e apporvi il segreto militare o il segreto di Stato;

-il segreto giudiziario: durante il corso di un processo non possono essere divulgati gli atti giudiziari.

 

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Ginevra, Alice e Antonio

Cooperazione e artigianato

L’articolo n° 45 della costituzione parla della cooperazione e l’artigianato e dice:

“Articolo 45 della Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.”

Lo stato è impegnato a promuovere e tutelare l’artigianato, l’artigianato in questo momento è in decadenza  perché con l’arrivo delle fabbriche copre come una macchia d’ olio i lavori manuali e artigianali .

In tutto ciò c’è un lato positivo e negativo .

Quello positivo è che  costa tutto meno ed è abbastanza buono di qualità  (con le fabbriche). Quello negativo è che si perdono alcuni lavori come: falegname, fabbro, cestiere, inpagliere, calzolaio che sono lavori storici che si sono formati in tanto tempo e se ne vanno in pochi secondi. La  costituzione immette grande forza ai lavori artigianali, anche se non conviene  dal punto di vista economico: “L’articolo non diede luogo a lunghe dissertazioni in quanto tutti furono nel complesso concordi nell’ammetterne l’opportunità. Il solo punto discusso fu se si dovesse sanzionare o meno il controllo sulle cooperative. L’on. Cimenti sostenne che la cooperazione deve “essere sottratta all’ingerenza diretta dello Stato, seppure abbisogna di un’accurata vigilanza, attraverso la periodica, obbligatoria revisione, eseguita dalle stesse associazioni che inquadrano e assistono le cooperative, a ciò abilitate dallo Stato”( fonte wwwitaliaperta.info/art-45-della-costituzione-cooperazione-e-mutualita/)

L’on. Carmagnola, proponendo la formula: “la legge  stabilisce le norme per assicurarne i caratteri e le finalità”, si dichiarò d’accordo “nel ritenere che la cooperazione debba sottostare a certe garanzie perché possa ottenere quegli aiuti che lo Stato deve dare”, ma osservò che la Costituzione deve soltanto affermare principi, lasciando al legislatore il compito di disciplinare tutta la materia.

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Secondo noi queste fabbriche sono molto convenienti e senza di esse non avremo determinate cose , ma ci piacciono anche i lavori manuali perché erano molto educativi e sono cose uniche. Inoltre un prodotto artigianale ottenuto con le proprie mani, il proprio sudore il proprio impegno da soddisfazione e non sarà mai uguale a un prodotto ottenuto in fabbrica.

 

Minoranze linguistiche

LA REPUBBLICA TUTELA CON APPOSITE NORME LE MINORANZE LINGUISTICHE

In Italia esistono molte minoranze linguistiche. Chiaramente tutelando la lingua, il legislatore intende affermare l’esigenza di salvaguardare usi e costumi particolari delle rispettive comunità che non possono essere difesi per legge. Queste comunità sono insediate nel nostro territorio da molti secoli. Globalmente contano circa 2.500.000 persone: i gruppi più consistenti sono certamente quelli della Val d’Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia giulia e della Sardegna.  Attraverso iniziative particolari delle Regioni a Statuto speciale, delle Province e dei Comuni tutte queste minoranze linguistiche vengono tutelate, valorizzando soprattutto il modello del bilinguismo: a scuola si insegnano le due lingue ( l’italiano e la lingua d’origine), che vengono poi utilizzate nell’ambito della Pubblica Amministrazione. 

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IL TRICOLORE ITALIANO

L’articolo n.12 della Costituzione Italiana afferma che: “LA BANDIERA DELLA REPUBBLICA E’ IL TRICOLORE ITALIANO: VERDE, BIANCO E ROSSO, A  TRE BANDE VERTICALI DI EGUALI DIMENSIONI”. I colori della bandiera italiana sono il verde, il bianco e il rosso, il verde rappresenta la speranza, il bianco la fede e invece il rosso rappresenta il sangue versato dagli italiani per salvare la PATRIA. La nostra Italia è caratterizzata anche dalla sua bandiera. La bandiera italiana alle spalle ha una grande e lunga storia, c’è voluto molto tempo prima di avere una bandiera decisiva e che rappresentasse al meglio la nostra ITALIA.

  VIVA L’ ITALIA E LA NOSTRA BANDIERA

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Il tricolore fu utilizzato per la prima volta dai patrioti italiani  nell’ottobre 1796 nei combattimenti contro l’Austria.

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Con Napoleone, ritorna il vessillo tricolore a bande verticale, come bandiera della Repubblica Cisalpina, utilizzata nel 1798.

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La data ufficiale della sua consacrazione è il 7 gennaio 1797, come bandiera di Stato della Cispadana.

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Inviolabilità del domicilio: articolo n. 14

L’articolo numero 14 della costituzione italiana afferma l’inviolabilità del domicilio: il domicilio è lo spazio che delimita fisicamente una sfera personale inviolabile pertanto gode delle stesse garanzie enunciate nell’articolo 13.Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale; gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.  Questa norma si applica anche alla polizia.

L’accesso ad un’area privata, dunque, se finalizzato alla necessità di accertare un presunto illecito amministrativo e/o penale deve rispondere alle modalità di cui ad apposita norma a carattere generale che lo legittimi, consentendo al’ operatore di polizia di violare il diritto di proprietà costituzionalmente garantito. Inoltre, la tutela domiciliare è concessa a prescindere dalla regolarità giuridica del possesso o della proprietà del luogo, basta una situazione di fatto che realizzi una delle tre situazioni viste in cui un luogo è configurabile come domicilio in senso penalistico.

Nel sistema delle libertà fondamentali, la libertà di domicilio rappresenta una forma di espressione della libertà personale indipendentemente. La libertà di scegliere il luogo dove stabilire il proprio domicilio; la libertà di svolgere al interno del proprio domicilio qualsiasi attività lecita si ritenga opportuno;il diritto di impedire a chiunque, se non autorizzato dalla legge, di violare il proprio domicilio.

Il concetto di domicilio va inteso in un’accezione molto più ampia di quella che lo circoscrive alla sola nozione di «sede principale degli affari ed interessi».

Matteo D.O. ;Greta ;Matteo R

 

 

IL LAVORO COME DIRITTO E COME DOVERE

Questo articolo sottolinea l’importanza del lavoro come diritto e come dovere: come diritto in quanto la Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro, perciò il lavoro è visto come un diritto fondamentale ; come dovere in quanto ognuno ha il dovere di svolgere un lavoro adatto alle proprie possibilità e scelte, e si può provvedere al sostentamento di se stessi e della propria famiglia, ma nello stesso tempo hanno il dovere di svolgerlo nel migliore dei modi per far progredire la società a cui appartengono.”L’obiettivo del lavoro è contribuire al progresso materiale e spirituale della società”.  Il dovere del lavoro non costituisce un obbligo giuridico, quindi lo Stato non può punire chi non lavora.Il lavoro oltre a contribuire al benessere della società deve formarci come persone.

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Noi pensiamo che ogni persona , sia uomo che donna, abbia il diritto/dovere di trovare un lavoro che gli permetta di realizzarsi e mantenersi.Ci rendiamo conto che lo Stato non possa garantire il lavoro a tutti, ma gli interventi pubblici dovrebbero avere come obiettivo la riduzione delle imposte che consenta alle imprese d’investire nell’occupazione.

L’uguaglianza tra i cittadini

L’articolo 3 della Costituzione Italiana:”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali…” esplicita che ogni uomo e ogni donna sono uguali davanti alla legge senza distinzioni e stabilisce l‘UGUAGLIANZA TRA I CITTADINI e lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà tra i cittadini.

Il principio di uguaglianza costituisce i diritti della persona: cioè di essere considerata come gli altri.

Esistono: l‘UGUAGLIANZA FORMALE e SOSTANZIALE;

L‘uguaglianza formale (o giuridica) vale per i cittadini considerati come soggetti astratti di diritti e doveri. La Costituzione Italiana prevede la rimozione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona;

L’uguaglianza sostanziale si manifesta con la partecipazione di tutti senza distinzione dalla vita sociale, economica e politica. Lo stato deve favorire il diritto/dovere di partecipare alla vita comune.

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Secondo noi questo articolo serve per  ricordarci quanto sia importante il rispetto dell’uguaglianza tra persone di diverse religioni, razze, sesso…

 

Irene, Alessandro, Gabriele.